Costituzione in mora

Informazioni utili in merito alla costituzione in mora

ART. 10  MOROSITÀ E SOSPENSIONE PER RITARDATO PAGAMENTO 

10.1 Il Cliente che non paga entro il termine indicato nella fattura è considerato moroso. In tutti i casi in cui il Cliente risulti moroso, il FORNITORE avrà facoltà di procedere in via preventiva alla sospensione di una o di entrambe le forniture.

10.2 Il FORNITORE, trascorso inutilmente non meno di 1 giorno dalla data di scadenza riportata in fattura, potrà inviare al Cliente un sollecito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento/posta elettronica certificata (PEC) avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito, il FORNITORE indica il termine ultimo entro cui provvedere all’adempimento, decorso il quale, in costanza di mora, la fornitura potrà essere sospesa, le modalità con cui il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento, nonché i costi delle operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura.

10.3 Trascorso inutilmente il termine di pagamento specificamente indicato nella costituzione in mora ed in ogni caso non prima che siano decorsi almeno 40 giorni solari dalla data di ricezione della costituzione in mora da parte del cliente finale (salvo quanto specificato di seguito per i clienti finale in fornitura energia elettrica in bassa tensione), il FORNITORE procede, fatti salvi i casi di divieto della sospensione della fornitura al Cliente prevista dalla normativa di volta in volta applicabile e trascorso un ulteriore termine non inferiore a 3 giorni lavorativi, all’invio al Distributore Competente della richiesta di Chiusura del PDF per sospensione della fornitura per morosità.

A tal proposito si specifica che per l’energia elettrica in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, una volta trascorsi almeno 25 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della costituzione in mora e trascorso un ulteriore termine non inferiore a 3 giorni lavorativi il FORNITORE potrà richiedere al Distributore Competente di procedere alla riduzione della potenza di un livello pari al 15% della potenza disponibile per 15 giorni. Decorso tale periodo ed in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, verrà effettuata la sospensione della fornitura.

Nel caso in cui non sia stato eseguito l’intervento di Chiusura del PDF per sospensione della fornitura per morosità, il FORNITORE può richiedere al Distributore Competente, previa comunicazione a mezzo raccomandata/posta elettronica certificata al Cliente, l’“Interruzione dell’alimentazione del PDF” decorsi almeno 10 giorni lavorativi dalla predetta comunicazione e con oneri a carico del Cliente stesso. L’Interruzione dell’alimentazione del PDF comporta la risoluzione automatica del Contratto.

Decorsi non meno di 5 giorni dall’avvenuta Chiusura del PDF per sospensione della fornitura per morosità, il FORNITORE ha facoltà di risolvere il Contratto, procedere al recupero coattivo del credito e richiedere al Distributore competente la cessazione amministrativa permorosità.

10.4 II FORNITORE corrisponde al Cliente un indennizzo automatico in bolletta pari a:


a) 30,00 euro se la fornitura è stata sospesa per morosità o, se trattasi di energia elettrica, sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza di cui all’art. 10.3 nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
b) 20,00 euro se la fornitura è stata sospesa per morosità o, se trattasi di energia elettrica, sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza di cui all’art. 10.3, nonostante, alternativamente, il mancato rispetto di uno dei seguenti termini:


1) termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;


2) termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata;


3) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice perla sospensione della fornitura.