PROCEDURA DI RIPRISTINO

L’Autorità con Delibera 228/2017/R/com ha introdotto una procedura che al Cliente finale di riattivare il contratto con il suo precedente fornitore alle medesime condizioni nel caso la cessazione del rapporto sia conseguente ad un cambio di venditore non richiesto (c.d. “switching non richiesto”).

Il presupposto fondamentale è che il venditore non richiesto abbia aderito alla procedura di ripristino mediante comunicazione all’Autorità  e che quindi risulti iscritto nell’apposito elenco da quest’ultima definito.

PERTANTO:

In caso di reclamo accolto di un Cliente finale per contratto non richiesto, il nuovo venditore (non richiesto) comunica al precedente venditore ed al Distributore locale l’avvenuta attivazione di un contratto non richiesto e le informazioni utili a consentire il passaggio del Cliente, alla prima data utile, al vecchio fornitore.

Consulta:

Allegato A

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